REGOLAMENTAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA COSTITUITI AI SENSI DELL'A.I. 3/9/96.

 

     A. RAPPRESENTANTE TERRITORIALE PER LA SICUREZZA (IMPRESE FINO A 15 DIPENDENTI, ESCLUSI APPRENDISTI E ASSUNTI CON CFL.

  1. Nell'ambito territoriale definito per gli OPTA, vengono istituiti i Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori alla Sicurezza (di seguito denominati RLST), formalizzati dalle OO.SS. firmatarie dell'A.I. 3/9/96, intendendosi per queste ultime sia le Organizzazioni confederali, che le rispettive Federazioni di Categoria. I rappresentanti territoriali per la sicurezza potranno essere designati o eletti dai lavoratori dipendenti delle imprese territorialmente interessate.

  2. Concorrono al finanziamento del RLST le imprese fino a 15 dipendenti nelle quali, in applicvazione delle procedure previste dall'Accordo Interconfederale 3/9/96, non sia stato eletto il Rappresentante Aziendale per la Sicurezza.
    Il finanziamento, ai sensi del punto 4.11 A.I. 3/9/96, risulta pari a L. 10.000 annue per dipendente.
    Le imprese non artigiane o operanti in settori nei quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell'artigianato, associate alle confederazioni firmatarie dell'A.I. 3/9/96, sono tenute al versamento di una quota pari a L. 25.000 di cui L. 10.000 per la costituzione dei Rappresentanti Territoriali alla Sicurezza e L. 15.000 per l'accesso agli OPTA al fine di ottemperare agli obblighi di legge.
    Sulla base di quanto previsto al punto 4.13 dell'A.I. 3/9/96, le risorse per il funzionamento degli RLST e del CPRA verranno raccolte tramite versamenti delle imprese al Fondo Relazioni Sindacali (previsto dall'A.I. 21/7/88), gestito dalle OO.AA. e controllato dalle OO.SS.
    Pertanto le imprese fino a 15 dipendenti nelle quali, in applicazione delle procedure previste dall'Accordo Interconfederale 3/9/96, non sia stato eletto il Rappresentante Aziendale per la Sicurezza, sono tenute a versare al Fondo Relazioni Sindacali L. 19.000 annuali per ogni dipendente in forza al 31 Ottobre.
    Viene costituita all'interno del Fondo una Commissione paritetica di controllo, per verificare il flusso dei versamenti ed operare una corretta divisione delle risorse per le rispettive finalità (L. 7.500 per la rappresentanza sindacale, L. 1.500 per le attività comuni, L. 8.000 per i RLST, L. 2.000 per il CPRA).

  3. Le imprese di nuova costituzione dovranno versare, entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui effettuano l'assunzione di personale dipendente, una quota pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di copertura fino a fine anno. Le quote andranno versate sulla base dei lavoratori in forza al termine del primo mese nel quale si effettuano le assunzioni. Per "imprese di nuova costituzione" si intendono anche le imprese precedentemente costituite e che, per la prima volta nel corso dell'anno, si dotano di personale dipendente.
    I datori di lavoro esporranno, in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del Mod. DM10/2 relativo al mese di assunzione, l'importo del contributo a favore del Fondo Relazioni Sindacali preceduto dalla dicitura "Contr.Ass.Contr." e dal codice "W 150".
    Il versamento verrà effettuato entro il 20 del mese successivo, data di scadenza del DM10. 
    Le imprese tenute sia al versamento delle quote relative al Fondo Relazioni Sindacali sia agli adempimenti relativi all'Accordo Interconfederale Nazionale 3/9/96 per il finanziamento del rappresentante territoriale alla sicurezza, potranno sommare gli importi a favore del Fondo e effettuare un unico versamento.

  4. Le risorse necessarie per lo svolgimento dell'attività prevista per i RLST, derivano dall'uitilizzo di una parte (L. 8.000) delle L. 10.000 a dipendente, versate dalle imprese ai sensi del punto 4.11 dell'A.I. 3/9/96.

  5. I RLST, trascorsa la fase transitoria, pur rientrando nel sistema generale di rappresentanza dei lavoratori delle imprese che occupano fino a 15 dipendenti, non possono identificarsi nei rappresentanti sindacali di bacino previsti dall'A.I. 21/7/88.

  6. I RLST, qualora siano lavoratori, non potranno essere scelti in aziende con meno di 5 dipendenti.

  7. I RLST sono consultati (sulle materie previste dalla 626) nella sede dell'OPTA, tramite l'Associazione cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato o tramite i vari soggetti qualificati e delegati dal datore di lavoro.

  8. L'accesso ai luoghi di lavoro del RLS avviene alla presenza dell'Associazione cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato. A tal fine il RLST deve comunicare per iscritto alla componente datoriale dell'OPTA le aziende interessate, per permettere alla componente datoriale stessa di indicare una o più persone delegate all'accesso ai luoghi di lavoro assieme al RLST.
    Entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta scritta  l'Associazione a cui l'impresa interessata è iscritta o ha dato mandato deve confermare la propria disponibilità e l'accesso all'impresa dovrà avvenire entro i successivi 7 giorni. Il RLST procederà comunque nell'esercizio delle sue prerogative nei termini temporali sopra previsti anche in caso di mancata conferma.
    I termini complessivi delle precedenti procedure sono ridotti a 3 giorni per emergenze che attengono al pregiudizio della sicurezza dei lavoratori, fermi restando i diritti del lavoratore in casi di peicolo grave ed immediato.

  9. Il RLST esercita le proprie attribuzioni di conoscenza, di consultazione e di formulazione di pareri (previsto dall'art. 19 comma c e seguenti della 626) presso la sede dell'OPTA.
    Le aziende pertanto devono inviare presso la sede degli OPTA le autocertificazioni o i risultati finali delle valutazioni del rischio, anche tramite i servizi di prevenzione.

  10. Qualora i RLST siano dipendenti delle imprese, hanno diritto ad un periodo di aspettativa non retribuita, per l'intera durata del loro mandato, con richiesta avanzata dalle OO.SS. che li hanno formalizzati; al lavoratore RLST viene garantita la conservazione del posto.

  11. I RLST restano in carica per 3 anni.

  12. Per lo svolgimento dell'attività ai RLST sono riconosciute le risorse accantonate provvisoriamente presso il Fondo Relazioni Sindacali che provvederà alla ripartizione degli accantonamenti per gli ambiti territoriali individuati sulla base della documentazione che, congiuntamente, le OO.SS. presenteranno.
    Successivamente verrà istituito un Fondo regionale specifico gestito pariteticamente per svolgere compiti di cui sopra.



    RAPPRESENTANTE AZIENDALE PER LA SICUREZZA (IMPRESE CON PIU' DI 15 DIPENDENTI, ESCLUSI GLI         APPRENDISTI E GLI ASSUNTI CON CFL).

  1. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza interno all'azienda (di seguito denominato RLSA) è eletto dai lavoratori nell'ambito delle RSU, o, in assenza, fra gli stessi lavoratori.

  2. Le OO.SS. comunicano, con un preavviso di almeno 3 giorni, alle OO.AA. costituite presso gli OPTA, la data di svolgimento dell'assemblea aziendale per l'elezione del rappresentante aziendale alla sicurezza.

  3. L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutino segreto.

  4. Per l'elezione i lavoratori nominano il segretario di seggio che redige anche il verbale delle elezioni e lo invia al datore di lavoro.

  5. Il datore di lavoro comunica allOPTA il nominativo del RLSA eletto.

  6. Il RLSA resta in carica pèer 3 anni.

  7. Al RLSA vengono riconosciuti permessi retribuiti pari a 40 ore annue.
    Il RLSA deve comunicare al datore di lavoro, con almeno 48 ore di anticipo, fatti salvi i casi di forza maggiore, l'utilizzo del permesso.
    Non vengono calcolate nel monte ore, le ore autorizzate per gli adempimenti previsti all'art. 19 della 626 lettere b,c,d,g,i,l.

  8. Per l'espletamento del proprio incarico l'azienda dovrà fornire al RLSA le informazioni richieste e permettere la consultazione del documento sulla valutazione dei rischi. Di tali notizie il RLSA è tenuto a fare un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto industriale (art. 19 della 626 comma 1 lettere e ed f).
    Il RLSA può formulare proprie proposte che devono risultare nel modulo della consultazione.

  9. Il RLSA può chiedere la convocazione della riunione periodica prevista dall'art. 11 comma 1 della 626 in presenza di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
    Di norma le riunioni periodiche sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e con un ordine del giorno scritto.