REGOLAMENTAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI PARITETICI TERRITORIALI COSTITUITI AI SENSI DELL'A.I. 3/9/96 (OPTA)

  1. Il Fondo interviene a garanzia del funzionamento dell'attività degli organismi territoriali così come previsto dal punto 1.3 dell'accordo interconfederale nazionale 3/9/96.

  2. Le risorse necessarie verranno impegnate dal Fondo Sostegno al Reddito - interventi comuni, così come previsto dal punto 2.3 dell'accordo interconfederale regionale 28/11/96.

  3. Compiti dell'OPTA:
    L'organismo ha il compito di promuovere la prevenzione, anche con azioni finalizzate alla tutela e alla sicurezza in specifici comparti produttivi.
    Ha funzioni di orientamento e di promozione di iniziative nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei lavoratori e dei datori di lavoro.
    Programma i fabbisogni e gli obiettivi della formazione stessa e li verifica in sede di CPRA.
    L'OPTA procede all'analisi del bacino di utenza, sulla base dei dati forniti dagli Enti preposti e dagli Osservatori, con riferimento alle tipologie aziendali, alla consistenza numerica dei comparti, all'analisi dei dati infortunistici e delle malattie professionali.
    L'OPTA è la sede in cui si esplicano gli obblighi di informazione e consultazione; al fine di facilitare l'esercizio degli obblighi da parte delle imprese, adotta gli schemi e le procedure definite a livello regionale; effettua, sulla base dei dati forniti dagli enti preposti e dagli osservatori contrattuali, il monitoraggio dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni o promossi dalle Organizzazioni Artigiane.
    L'OPTA, inoltre, può fornire alle USL indicazioni in merito alle attività di prevenzione, igiene, sicurezza e tutela della salute anche al fine di consentire che lo svolgimento dell'intero arco dei compiti, compresa la vigilanza ad 3esse assegnati, tenga conto della specifica realtà produttiva delle piccole imprese e degli impegni, congiuntamente assunti dalle parti territoriali, per agevolare e garantire la realizzazione delle misure di prevenzione e potezione.
    L'OPTA riceve, con relativa comunicazione, l'elenco dei responsabili (del servizio, dell'evacuazione, dell'antincendio, del pronto soccorso) e degli addetti, nonchè dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; riceve le designazioni dei medici competenti effettuate dalle imprese.
    L'OPTA è prima istanza di riferimento in merito a eventuali controversie sulle modalità applicative delle norme di legge regolamentate dall'accordo 3/9/96.

  4. L'organismo è coordinato congiuntamente da un componente di espressione delle Organizzazioni Artigiane e un componente di espressione delle Organizzazioni Sindacali, che vengono nominati dalla prima riunione utile per l'insediamento dell'OPTA e restano in carica per un biennio.

  5. Il Fondo Sostegno al Reddito - interventi comuni, al fine di garantire la funzionalità degli organismi territoriali così come previsto al punto 1, stanzierà ogni anno un importo per la voce specifica di spesa sulla base delle disponibilità di bilancio.

  6. Gli stanziamenti verranno suddivisi, per l'anno 1997, in parti tre uguali finalizzate rispettivamente al funzionamento della struttura tecnica fornita dall'EBER e ai 2 coordinatori previsti dal punto 2.5 dell'accordo interconfederale regionale 28/11/96 (all. 2 Organismo paritetico territoriale).

  7. Per l'anno 1997 le suddivisioni delle risorse per singolo bacino verranno effettuate sulla base delle imprese artigiane con dipendenti desumibili dalla banca dati in possesso dell'EBER.

  8. Il Comitato di Gestione verifica, nel corso dell'anno, la funzionalità delle strutture territoriali e l'eventuale compatibilità delle risorse impegnate.