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Data di costituzione
17 luglio 1991
Scopo sociale
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Erogazione provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori
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Erogazione provvidenze alle imprese
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Gestione interventi comuni
Il Fondo Sostegno al Reddito è stato costituito in data 17 luglio 1991 in attuazione dell’Accordo Interconfederale Nazionale 21/7/1988 e dell’Accordo attuativo Regionale 23/07/90.
L’impegno del Fondo Sostegno al Reddito è quello di offrire risposte alle situazioni di crisi congiunturali che si manifestano nella nostra regione, intervenendo con quote a favore dei lavoratori dipendenti da liquidarsi a fronte di difficoltà congiunturali che comportino forme di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.
Con l’istituzione del Fondo Sostegno al Reddito, finanziato con quote di adesione annualmente stabilite a carico delle imprese in ragione di un importo annuo per dipendente, è stato possibile attivare un ammortizzatore sociale che oggi, integrato con la disoccupazione ordinaria, acquista il requisito di una vera e propria cassa integrazione che per 4 mesi all’anno garantisce ai lavoratori sospesi il 70% del salario non percepito.
Ciò consente di salvaguardare per l’impresa il patrimonio professionale in momenti di crisi e ai dipendenti di non sentirsi più discriminati rispetto a chi lavora nell’industria.
Il tutto a costi ben lontani da quelli imposti per la cassa integrazione ordinaria anche fatte le debite proporzioni fra le quantità riscosse e quelle corrisposte.
Le richieste da parte delle imprese hanno subito una evoluzione strettamente correlata all’andamento economico nella nostra regione.
Le provvidenze del Fondo vengono inoltre riconosciute in situazioni di difficoltà dovute ad eventi di forza maggiore, quali eventi atmosferici eccezionali, calamità naturali, incendi, interruzione delle fonti energetiche, bonifica ambientale.
A seguito dell’emanazione della L. 236 19/7/93, il Fondo interviene anche a fronte di riduzioni dell’orario di lavoro con conseguente stipula di contratto di solidarietà.
Lo Stato interviente con risorse verso il comparto artigiano nel momento in cui gli Enti Bilaterali intervengono per le stesse motivazioni, riconoscendo al comparto una capacità di intervento propria. La legge 236 nel prevedere interventi nell'artigianato attraverso ammortizzatori sociali rappresenta un punto di partenza certo nella legislazione a favore delle piccole imprese.
Dal 1995 il Fondo Sostegno al Reddito ha esteso il proprio intervento a favore delle imprese.
Si tratta specificamente di un intervento di sostegno economico alle imprese artigiane articolato su vari capitoli che prevede incentivi agli investimenti, alla qualità e alla sicurezza.
Gli ambiti generali di intervento sono:
- Interventi a favore dell’acquisizione di maggiore sicurezza con finanziamenti mirati al risanamento, all’adeguamento delle norme di sicurezza, all’approntamento di investimenti tecnologici ad alto contenuto di sicurezza.
Interventi per migliorare la qualità attraverso contributi all’acquisizione del marchio CE, alla certificazione di qualità, al deposito di brevetti.
Interventi nel caso in cui eventi di forza maggiore comportino interruzione e conseguente ripristino del ciclo produttivo e ricostruzione delle strutture aziendali.
Interventi a favore di opere di ristrutturazione di laboratori rivolte alle attività di servizio alla persona.
Il ricorso da parte delle imprese ai fondi stanziati è in costante crescita, a conferma della validità del modello ideato da EBER, che integra gli interventi a favore di imprese e lavoratori attribuendo alla bilateralità un significato non solo teorico ma sostanziale.
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