![]() ProcedureIn applicazione di quanto previsto dal rinnovo dell’integrativo regionale del settore metalmeccanico artigiano del 17 luglio 2001, le Associazioni artigiane dell’Emilia Romagna CNA – CONFARTIGIANATO – CASARTIGIANI e CLAAI, hanno formalmente costituito FIMER – Fondo Imprese Metalmeccaniche Emilia Romagna. Scopo del Fondo è quello di erogare alle imprese aderenti provvidenze che traggono origine da eventi morbosi che colpiscono i dipendenti delle stesse.
Possono aderire a FIMER, e quindi beneficiare delle provvidenze previste, tutte le imprese aderenti alle Associazioni fondatrici, nonché tutte le imprese artigiane metalmeccaniche anche non iscritte a dette Associazioni. L’adesione dell’impresa ha carattere volontario ed è proposta dalla stessa attraverso la compilazione dell’apposito modulo predisposto da FIMER (Modello A) L’adesione al FIMER presuppone:
FIMER interviene mutualizzando a proprio carico gli oneri che le imprese sostengono per i propri dipendenti ammalati e/o infortunati siano essi operai, apprendisti operai, apprendisti impiegati. Sono quindi esclusi dall’intervento del FIMER il personale impiegatizio, i quadri ed i dirigenti. L’impresa aderente deve iscrivere nominativamente tutti i dipendenti soggetti ad assicurazione, comunicando al Fondo ogni nuova assunzione ed ogni cessazione degli stessi. L’iscrizione nominativa dei dipendenti assicurabili dovrà avvenire contestualmente alla compilazione del modello di adesione.
Il contributo di adesione al Fondo a carico dell’impresa è mensile e viene calcolato sull’imponibile contributivo di ciascun dipendente e così suddiviso:
I contributi andranno versati mensilmente, entro il 30 del mese successivo al periodo di paga a cui si riferisce il versamento attraverso bonifico bancario come proposto da FIMER. Le imprese che non abbiano osservato i termini di pagamento previsti sono tenute a pagare l’intera quota, comprensiva degli arretrati e acquisiranno il diritto alle prestazioni per i dipendenti iscritti solo decorsi 60 giorni dalla data di pagamento.
FIMER riconosce per i soggetti assicurati il rimborso dei costi retributivi integrativi effettivamente sostenuti dalle imprese a proprio carico, per i seguenti eventi morbosi:
nonché il costo contributivo sugli stessi che vengono quantificati forfetariamente nella percentuale unica del 35%. Per il personale apprendista e per le assunzioni agevolate, verrà rimborsata unicamente la sola quota integrativa a carico dell’azienda. Hanno diritto alle prestazioni le imprese in regola con i versamenti. Le imprese aderenti hanno diritto alle prestazioni dopo 30 giorni dalla data del primo versamento. Per i dipendenti che risultassero ammalati o infortunati al momento del primo versamento al Fondo l’azienda non potrà ricevere le relative prestazioni per tutta la durata dell’evento morboso e fino all’evento successivo.
La prestazione massima che FIMER garantisce per ciascun dipendente assicurato, è pari a 150 giorni annui decorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Per l’infortunio sul lavoro, la durata della prestazione è prevista sino a guarigione clinica debitamente certificata dall’Inail.
La liquidazione avverrà tramite bonifico bancario su conto corrente, di norma alla conclusione dell’evento morboso. La liquidazione può essere mensile a seguito di specifica richiesta di rimborso da parte dell’Impresa secondo le modalità, attraverso la compilazioni della modulistica rilasciata dal Fondo. Nel caso in cui il Fondo non sia in grado di coprire la globalità delle richieste valide, si provvederà alla liquidazione fino a concorrenza delle disponibilità finanziarie. Dalla liquidazione delle provvidenze resta escluso il periodo di carenza qualora il contratto applicato non ne preveda la copertura.
Al fine di procedere alla richiesta di liquidazione delle provvidenze erogate da FIMER, le imprese dovranno proporre al fondo apposita modulistica all’uopo predisposta allegando inoltre la documentazione richiesta.
Malattie Compilazione del Modello 1 – per operai e assunti con agevolazioni contributive Compilazione del Modello 2 - per gli apprendisti siano essi operai che impiegati Alla modulistica come sopra prevista andrà allegata la seguente documentazione: prospetto di liquidazione malattia INPS, prospetto paga a cui si riferisce il periodo di malattia, certificazione medica dell’intero periodo di malattia, eventuali ricoveri ospedalieri devono essere documentati, in entrata e in uscita, da apposita certificazione rilasciata dalla competente Struttura Sanitaria.
Inoltre eventuali periodi di convalescenza previsti nella certificazione di dimissioni ospedaliere devono essere convalidati dal medico di base. Le prognosi di convalescenza rilasciate dal Pronto Soccorso di strutture Sanitarie Pubbliche sono considerate esaustive.
Infortuni Compilazione del Modello 3 – per operai e assunti con agevolazioni contributive Compilazione del Modello 4 - per gli apprendisti siano essi operai che impiegati La richiesta di rimborso dovrà essere inoltrata al Fondo dopo la chiusura della pratica con conseguente liquidazione della indennità da parte dell’INAIL. Documentazione da allegare: prospetto liquidazione INAIL e prospetto paga.
In applicazione a quanto previsto dal 2° comma dell’articolo28 D.P.R. 600/73, così come modificato dall’articolo 21 della Legge 449/97, FIMER è tenuto ad effettuare una ritenuta del 4% sulle provvidenze erogate dalle imprese. Il Fondo provvederà, quindi al versamento mensile delle suddette ritenute e invierà alle Imprese entro febbraio di ciascun anno, una certificazione delle ritenute operate e degli importi effettivamente erogati. |