Procedure

In applicazione di quanto previsto dal rinnovo dell’integrativo regionale del settore metalmeccanico artigiano del 17 luglio 2001, le Associazioni artigiane dell’Emilia Romagna CNA – CONFARTIGIANATO – CASARTIGIANI e CLAAI, hanno formalmente costituito FIMER – Fondo Imprese Metalmeccaniche Emilia Romagna.

Scopo del Fondo è quello di erogare alle imprese aderenti provvidenze che traggono origine da eventi morbosi che colpiscono i dipendenti delle stesse.

  1. SOCI

Possono aderire a FIMER, e quindi beneficiare delle provvidenze previste, tutte le imprese aderenti alle Associazioni fondatrici, nonché tutte le imprese artigiane metalmeccaniche anche non iscritte a dette Associazioni.

L’adesione dell’impresa ha carattere volontario ed è proposta dalla stessa attraverso la compilazione dell’apposito modulo predisposto da FIMER (Modello A)

L’adesione al FIMER presuppone:

    1. Il regolare versamento del contributo previsto

    2. L’iscrizione nominativa di tutti i dipendenti dell’impresa aderente medinte la compilazione a cura dell’impresa dell’apposito modulo predisposto da FIMER (Modello B)

 

  1. SOGGETTI ASSICURATI

FIMER interviene mutualizzando a proprio carico gli oneri che le imprese sostengono per i propri dipendenti ammalati e/o infortunati siano essi operai, apprendisti operai, apprendisti impiegati.

Sono quindi esclusi dall’intervento del FIMER il personale impiegatizio, i quadri ed i dirigenti.

L’impresa aderente deve iscrivere nominativamente tutti i dipendenti soggetti ad assicurazione, comunicando al Fondo ogni nuova assunzione ed ogni cessazione degli stessi.

L’iscrizione nominativa dei dipendenti assicurabili dovrà avvenire contestualmente alla compilazione del modello di adesione.

     

  1. CONTRIBUZIONE

 

Il contributo di adesione al Fondo a carico dell’impresa è mensile e viene calcolato sull’imponibile contributivo di ciascun dipendente e così suddiviso:

  • Operai 2,70%

  • Apprendisti 2.20%

I contributi andranno versati mensilmente, entro il 30 del mese successivo al periodo di paga a cui si riferisce il versamento attraverso bonifico bancario come proposto da FIMER.

Le imprese che non abbiano osservato i termini di pagamento previsti sono tenute a pagare l’intera quota, comprensiva degli arretrati e acquisiranno il diritto alle prestazioni per i dipendenti iscritti solo decorsi 60 giorni dalla data di pagamento.

     

  1. PROVVIDENZE

    1.  

FIMER riconosce per i soggetti assicurati il rimborso dei costi retributivi integrativi effettivamente sostenuti dalle imprese a proprio carico, per i seguenti eventi morbosi:

  • Malattia

  • Infortunio sul lavoro (non sono previste provvidenze in caso di malattia professionale)

  •  

nonché il costo contributivo sugli stessi che vengono quantificati forfetariamente nella percentuale unica del 35%.

Per il personale apprendista e per le assunzioni agevolate, verrà rimborsata unicamente la sola quota integrativa a carico dell’azienda.

Hanno diritto alle prestazioni le imprese in regola con i versamenti.

Le imprese aderenti hanno diritto alle prestazioni dopo 30 giorni dalla data del primo versamento. Per i dipendenti che risultassero ammalati o infortunati al momento del primo versamento al Fondo l’azienda non potrà ricevere le relative prestazioni per tutta la durata dell’evento morboso e fino all’evento successivo.

     

  1. DURATA DELLA PRESTAZIONE

La prestazione massima che FIMER garantisce per ciascun dipendente assicurato, è pari a 150 giorni annui decorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Per l’infortunio sul lavoro, la durata della prestazione è prevista sino a guarigione clinica debitamente certificata dall’Inail.

     

  1. LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE

 

La liquidazione avverrà tramite bonifico bancario su conto corrente, di norma alla conclusione dell’evento morboso. La liquidazione può essere mensile a seguito di specifica richiesta di rimborso da parte dell’Impresa secondo le modalità, attraverso la compilazioni della modulistica rilasciata dal Fondo.

Nel caso in cui il Fondo non sia in grado di coprire la globalità delle richieste valide, si provvederà alla liquidazione fino a concorrenza delle disponibilità finanziarie.

Dalla liquidazione delle provvidenze resta escluso il periodo di carenza qualora il contratto applicato non ne preveda la copertura.

     

  1. MODULISTICA

Al fine di procedere alla richiesta di liquidazione delle provvidenze erogate da FIMER, le imprese dovranno proporre al fondo apposita modulistica all’uopo predisposta allegando inoltre la documentazione richiesta.

     

Malattie

  • Compilazione del Modello 1 – per operai e assunti con agevolazioni contributive

  • Compilazione del Modello 2 - per gli apprendisti siano essi operai che impiegati

  • Alla modulistica come sopra prevista andrà allegata la seguente documentazione:

  • prospetto di liquidazione malattia INPS,

  • prospetto paga a cui si riferisce il periodo di malattia,

  • certificazione medica dell’intero periodo di malattia,

  • eventuali ricoveri ospedalieri devono essere documentati, in entrata e in uscita, da apposita certificazione rilasciata dalla competente Struttura Sanitaria.

  •  

    Inoltre eventuali periodi di convalescenza previsti nella certificazione di dimissioni ospedaliere devono essere convalidati dal medico di base. Le prognosi di convalescenza rilasciate dal Pronto Soccorso di strutture Sanitarie Pubbliche sono considerate esaustive.

     

    Infortuni

  • Compilazione del Modello 3 – per operai e assunti con agevolazioni contributive

  • Compilazione del Modello 4 - per gli apprendisti siano essi operai che impiegati

  • La richiesta di rimborso dovrà essere inoltrata al Fondo dopo la chiusura della pratica con conseguente liquidazione della indennità da parte dell’INAIL.

    Documentazione da allegare: prospetto liquidazione INAIL e prospetto paga.

       

    1. IMPONIBILITÀ

     

    In applicazione a quanto previsto dal 2° comma dell’articolo28 D.P.R. 600/73, così come modificato dall’articolo 21 della Legge 449/97, FIMER è tenuto ad effettuare una ritenuta del 4% sulle provvidenze erogate dalle imprese.

    Il Fondo provvederà, quindi al versamento mensile delle suddette ritenute e invierà alle Imprese entro febbraio di ciascun anno, una certificazione delle ritenute operate e degli importi effettivamente erogati.