1. Le domande già inserite sono AUTOMATICAMENTE prorogate (senza necessità di richiedere nuovo ticket INPS) fino al 31/12/2020, le risorse attribuite saranno gestite in considerazione dei seguenti periodi:


    – Decreto Cura Italia e Decreto Rilancio 23/02/2020 – 12/07/2020



    – Decreto Agosto 13/07/2020 – 31/12/2020


  2. Con cadenza mensile, il Fondo AUTORIZZA il periodo rendicontato e procede alla relativa erogazione delle prestazioni.

  3. Al raggiungimento delle giornate disponibili per le prime nove settimane dal 13/07 in poi (45 – 54 o 63 giorni, in base alla distribuzione dell’orario aziendale, ovvero, 5 – 6 o 7 giorni a settimana), il sistema riterrà le stesse complessivamente AUTORIZZATE (requisito per procedere con la richiesta delle ulteriori 9 settimane COVID19 CON FATTURATO) ed imposterà automaticamente la data di fine domanda.

  4. Le aziende che non hanno presentato domande nel periodo 23/02/2020 – 12/07/2020, possono presentare una domanda COVID19, tenendo in considerazione che:



    – Deve trattarsi di lavoratori assunti entro il 13 luglio 2020.



    – La durata massima della sospensione è di 9 settimane (45 – 54 o 63 giorni, in base alla distribuzione dell’orario aziendale, ovvero, 5 – 6 o 7 giorni a settimana), nel periodo dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.



    – Dev’essere redatto e allegato l’accordo sindacale.



    – La rendicontazione delle assenze deve avvenire entro il 30 del mese successivo, con eccezione delle domande le cui sospensioni sono iniziate nel mese di luglio, agosto o settembre 2020.



    – È necessario fare richiesta del ticket INPS.



    – La data fine domanda, di default 31/12/2020 (al momento della presentazione della domanda), viene successivamente aggiornata automaticamente, come descritto al punto 3.

  5. È possibile integrare, in accordi già presentati, lavoratori assunti entro il 13/07/2020 e conseguentemente rendicontarne le giornate di assenza con le consuete modalità.

  6. È possibile inserire in accordi già presentati, lavoratori che nei mesi di marzo e aprile si fossero trovati impossibilitati a recarsi al lavoro perché residenti in comuni dichiarati zona rossa. Per l’Emilia-Romagna, Medicina e la frazione di Gazzanigo, nel periodo dal 16 marzo al 3 aprile come da Decreto del presidente della Giunta regionale n. 36 del 15 marzo 2020.

  7. Nuovi accordi per periodi precedenti ad ottobre possono essere presentati entro il 31 ottobre.

  8. Ricordiamo che sono riaperte le rendicontazioni e vanno effettuate per tutti i mesi di durata dell’accordo fino all’ultimo mese di utilizzo

  9. Relativamente alle domande di cui alle seconde 9 settimane o alla possibilità di avvalersi dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, previsto dall’art.3 del DL 104, perché non più intenzionati a fruire dell’ammortizzatore, seguiranno opportune indicazioni, in linea con le procedure in corso di definizione da parte dal Ministero.