D W7a

Giornate aggiuntive

La prestazione

EBER interviene con una prestazione aggiuntiva agli interventi previsti da FSBA per l’Assegno di Integrazione Salariale (AIS)
Le imprese possono fruire al massimo di 30 giornate lavorative annue, aggiuntive ai periodi messi a disposizione da FSBA, che possono essere utilizzate solo dopo aver completamente esaurito le giornate di sospensione dell’Assegno di Integrazione Salariale (AIS) ovvero le 26 settimane nel biennio mobile.
Il singolo dipendente può fruire di un massimo di 16 giornate nel limite delle 30 aziendali.
La prestazione è coperta da una indennità pari a quanto previsto da FSBA per l’Assegno di integrazione salariale, corrispondente all’80% della retribuzione nella misura dei massimali INPS.
EBER eroga la prestazione all’impresa che è tenuta ad inserire gli importi nella busta paga del lavoratore alla prima mensilità utile. L’importo è lordo e soggetto a tassazione.

Chi può accedervi

Tutti i lavoratori con almeno 90 giornate di anzianità aziendale.

Come fare

Le richieste di intervento vanno presentate tramite ABACO.
La prestazione è attivabile con accordo sindacale. Il portale ABACO (previa registrazione) consente all’impresa, o alla sua consulenza, di adempiere a tutte le richieste informative necessarie alla preparazione dell’accordo che andrà sottoscritto dalle parti.
Compilate le finestre che il portale ABACO propone, va inviata la bozza dell’accordo alle OO.SS. competenti e, una volta sottoscritto l’accordo, va allegato su ABACO. L’invio telematico avverrà con la conclusione delle procedure previste sul portale e l’accordo stesso sarà sottoposto al Comitato di Bacino, che è chiamato ad esprimere un vincolante parere di conformità.
ABACO verifica il rispetto dei 14 giorni tra l’inizio dell’accordo e la trasmissione telematica ad EBER.
Al termine di ogni periodo di paga, entro il 20 del mese successivo, va presentata sul portale di ABACO la rendicontazione di quanto utilizzato allegando i LUL dei dipendenti.
La prestazione non ha copertura previdenziale e non rientra nei disposti della circolare INPS n. 53 del 12/04/2019 sulla contribuzione correlata.
È necessario pertanto obbligatoriamente prevedere almeno una giornata a settimana di rientro al lavoro al fine di mantenere la copertura previdenziale settimanale, con la possibilità di ricorrere anche a permessi e ferie.
Il sistema verifica la presenza di almeno una giornata lavorata settimanale per garantire la contribuzione minima settimanale.

La documentazione

  • Accordo sindacale sottoscritto secondo le modalità definite dalle Parti Sociali dell’artigianato dell’Emilia-Romagna.
  • Foglio presenze LUL dei dipendenti sospesi.