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Interruzioni energetiche
La prestazione
EBER interviene con un contributo nei confronti dei dipendenti delle imprese aderenti interessati da eventi di forza maggiore, quali interruzioni di forniture energetiche indipendenti dalla volontà dell’impresa.
La prestazione si attiva nel momento in cui la produzione si deve temporaneamente interrompere per eventi di forza maggiore, ovvero per interruzione di energia elettrica, in quanto indispensabile per qualsiasi tipo di attività produttiva, oppure per interruzione di gas e acqua, quando queste siano indispensabili per le attività produttive.
L’interruzione deve essere di natura temporanea, ovvero non raggiungere la giornata lavorativa, e improvvisa, ovvero non altrimenti programmabile né gestibile.
Interruzioni di maggiore durata vanno gestite con FSBA Assegno di Integrazione Salariale AIS.
EBER copre l’80% della retribuzione oraria relativa alle interruzioni subite, per un massimo di 24 ore annue, fruibili in frazioni ma non per l’intera giornata.
EBER eroga la prestazione all’impresa che è tenuta ad inserire gli importi nella busta paga del lavoratore alla prima mensilità utile. L’importo è lordo e soggetto a tassazione.
Chi può accedervi
La prestazione è concessa a tutti i dipendenti presenti in azienda al momento dell’evento, anche quelli con un’anzianità aziendale inferiore alle 90 giornate.
Sono comunque esclusi, anche se rientranti nelle casistiche sopra esposte, i pensionati titolari di pensione diretta di anzianità o vecchiaia.
Come fare
Le richieste di intervento vanno presentate tramite ABACO entro il termine improrogabile del 28 febbraio dell’anno successivo alla data dell’evento.
Il portale ABACO consente all’impresa o alla sua consulenza di adempiere a tutte le richieste informative necessarie alla preparazione della domanda che prevede già gli elementi necessari alla liquidazione della prestazione.
La documentazione
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- Dichiarazione dell’Ente erogatore con l’indicazione di data e orari dell’interruzione
- Foglio presenze LUL
Si raccomanda, al fine di evitare rallentamenti nella definizione delle pratiche da parte degli addetti e della Commissione, di allegare alle domande la corretta e completa documentazione prevista dal regolamento.
Si specifica che la documentazione mancante deve essere presentata tassativamente entro 30 gg dal sollecito inviato da EBER, dopodiché la domanda sarà automaticamente respinta.
Le domande verranno esaminate dalla Commissione solo se complete degli allegati corretti e la data di invio dell’eventuale documentazione mancante verrà considerata come data di presentazione della domanda.