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Acquisto prima casa

La prestazione

EBER intende offrire un sussidio a sostegno dei costi sostenuti dal dipendente per l’acquisto della prima casa. 
EBER interviene con un contributo “una tantum” di € 2.500 che sarà corrisposto al termine delle procedure di verifica. 
Tale importo viene accreditato all’impresa che provvederà con la prima busta paga utile a corrisponderlo al lavoratore.
Questa prestazione rientra nel computo delle tre possibili previste dal regolamento welfare art. 14 capoverso 7.
Si ricorda che l’oggetto che dà diritto alla prestazione è l’abitazione pertanto il contributo può essere richiesto solo una volta, da un solo dipendente e l’intervento di acquisto prima casa non è cumulabile con l’intervento di ristrutturazione e viceversa

Chi può accedervi

Qualsiasi dipendente che abbia acquistato la prima casa di residenza nell’anno di richiesta. 
Il dipendente deve risultare proprietario (piena proprietà) della prima abitazione di residenza o comproprietà per almeno il 50%.
L’intervento non è ammesso nel caso di acquisto di abitazione il cui titolo sia diverso dalla piena proprietà; quindi sono esclusi gli altri diritti reali, quali:

  • nuda proprietà, 
  • proprietà superficiaria,
  • multiproprietà, 
  • usufrutto, uso abitazione.

Non è ammessa la donazione, è ammessa la proprietà in aree PEEP.
L’abitazione deve essere in Emilia-Romagna o in una regione confinante nel caso di lavoratori frontalieri.

Come fare

Il dipendente interessato, al verificarsi delle condizioni o massimo entro il 31 dicembre 2026 deve presentare richiesta all’impresa utilizzando il modello DW5, compilato in tutte le sue parti e allegare la documentazione prevista.
La presentazione ad EBER è ammessa per via telematica al solo datore di lavoro o alla sua consulenza delegata, che vi deve provvedere entro la fine del mese successivo alla consegna della richiesta all’impresa e comunque entro il termine inderogabile del 1° febbraio 2027.
Si raccomanda, al fine di evitare rallentamenti nella definizione delle pratiche da parte degli addetti e della commissione, di allegare alle domande la corretta e completa documentazione prevista dal regolamento. 
Si specifica che la documentazione mancante deve essere presentata tassativamente entro 30 giorni dal sollecito inviato da EBER, dopodichè la domanda sarà automaticamente respinta.
Le domande verranno esaminate dalla commissione solo se complete degli allegati corretti e la data di invio della eventuale documentazione mancante verrà considerata come data di presentazione della domanda. 

La documentazione

  • rogito nell’anno in corso;
  • certificato di residenza nell’abitazione acquistata che può anche essere autocertificato, ma unicamente su modulistica EBER da scaricare.