Il Decreto Interministeriale del 9 ottobre 2020 adottato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il quale viene data attuazione al Fondo Nuove Competenze, di cui all’articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni.
Il Fondo Nuove Competenze, istituito presso l’ANPAL, interviene per consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica, con la finalità di innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro offrendo ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del mercato del lavoro, sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi determinati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Possono accedere al Fondo Nuovo Competenze tutti i datori di lavoro del settore privato che abbiano stipulato gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, destinando parte dell’orario di lavoro alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore;
Le Parti Sociali dell’artigianato dell’Emilia-Romagna hanno stipulato, in data 2 dicembre, un Accordo Quadro utile a consentire alle imprese aderenti alla bilateralità artigiana ad accedere alle risorse del predetto Fondo con le finalità indicate dalla normativa di riferimento.
Le imprese dovranno prevedere un accordo articolato secondo le specifiche del modulo allegato.
Le imprese dovranno inviare il modulo allegato all’Accordo, compilato in ogni sua parte, via mail all’indirizzo di posta fnc@eber.org
Entro 7 giorni di calendario le parti sottoscrittrici il presente accordo potranno chiedere integrazioni o sottoscriveranno il modulo compilato dall’azienda richiedente che avrà valore di accordo aziendale.
La data di sottoscrizione dell’accordo aziendale costituisce data di stipula dell’accordo sindacale collettivo.