D W2i
Percorsi di studio all’estero
La prestazione
EBER intende offrire un sussidio a sostegno dei costi sostenuti per i servizi di educazione ed istruzione a favore dei figli dei dipendenti delle imprese aderenti.
EBER interviene con un sostegno economico di € 500, ovvero € 1.200 nel caso di Erasmus, che sarà corrisposto al termine delle procedure di verifica.
Tale importo viene accreditato all’impresa che provvederà con la prima busta paga utile a corrisponderlo al lavoratore.
Il contributo è finalizzato alla frequenza all’estero, per cui non sono ammesse le “gite all’estero” anche se promosse dalle scuole, così come i viaggi di studio estivi (compresi invece nei centri estivi).
Questa prestazione rientra nel computo delle tre possibili previste dal regolamento welfare art. 14. capoverso 7 e si pone in modo alternativo, per lo stesso figlio, alle altre prestazioni ad essa potenzialmente correlate (borse di merito scolastiche, frequenze scolastiche medie superiori ed inferiori, università, master universitari, trasporto scolastico e centri ricreativi estivi).
Chi può accedervi
Qualsiasi dipendente il cui figlio frequenti un percorso di studi all’estero nell’anno di presentazione della richiesta.
Il percorso di studio all’estero deve essere promosso, nel caso delle medie inferiori o superiori, dall’Istituto scolastico pubblico e prevedere la frequenza in un Istituto di pari grado all’estero, mentre per gli universitari si tratta del programma Erasmus.
Non è prevista la fattispecie di mobilità studentesca internazionale individuale che vede la frequenza dell’anno scolastico all’estero.
Si specifica che la definizione “figlio a carico” è aderente a quanto previsto all’art.12 del T.U.I.R, non è inoltre necessario che il figlio sia convivente con il richiedente; ciò presuppone che i genitori possano essere anche separati. Tale prestazione viene erogata anche per figli in affido previa presentazione del provvedimento che certifichi questo.
Come fare
Il dipendente interessato, al verificarsi delle condizioni o massimo entro il 31 dice,bre 2026 deve presentare richiesta all’impresa utilizzando il modello DW2i, compilato in tutte le sue parti e allegare la documentazione prevista.
La presentazione ad EBER è ammessa per via telematica al solo datore di lavoro o alla sua consulenza delegata, che vi deve provvedere entro la fine del mese successivo alla consegna della richiesta all’impresa e comunque entro il termine inderogabile del 1° febbraio 2027.
Si raccomanda, al fine di evitare rallentamenti nella definizione delle pratiche da parte degli addetti e della commissione, di allegare alle domande la corretta e completa documentazione prevista dal regolamento.
Si specifica che la documentazione mancante deve essere presentata tassativamente entro 30 giorni dal sollecito inviato da EBER, dopodichè la domanda sarà automaticamente respinta
Le domande verranno esaminate dalla commissione solo se complete degli allegati corretti e la data di invio della eventuale documentazione mancante verrà considerata come data di presentazione della domanda.
La documentazione
– nel caso di istituti medi inferiori o superiori:
• il programma predisposto dall’istituto medio frequentato
• l’iscrizione e il pagamento delle quote
– nel caso del Progetto Erasmus:
• l’ammissione al programma Erasmus
• la frequenza nell’università all’estero
Sono ammesse dichiarazioni sostitutive di certificazione solo su modulistica rilasciata dall’Istituto datate e sottoscritte dal dichiarante.
Documentazione attestante “il figlio a carico”: per i figli frequentanti la scuola media superiori si ritiene sufficiente la certificazione attestante il grado di parentela (o autocertificazione, ma unicamente su modulistica EBER da scaricare e completare con documento di riconoscimento in corso di validità), mentre non viene richiesta alcuna certificazione per gli studenti presenti in domande di frequenza scolastica finanziate nel 2025.
Per i figli frequentanti l’Università:
- Fino a 21 anni di età si richiede la domanda di assegno unico con esito “accolta”. L’accoglimento della domanda può essere dimostrato da certificazione INPS o dalla stampa video in cui risulti lo stato di domanda “accolta”. Il genitore che richiede la prestazione di welfare, nella domanda di assegno unico può figurare come genitore che presenta la domanda o come altro genitore.
- Oltre 21 anni di età, non essendo spettante l’assegno unico, va presentata la dichiarazione rilasciata al proprio datore di lavoro per le detrazioni fiscali relative ai famigliari a carico, emessa necessariamente nell’anno in corso.