D W2l
Trasporto scolastico
La prestazione
EBER intende offrire un sussidio a sostegno dei costi sostenuti per i servizi di educazione ed istruzione a favore dei figli dei dipendenti delle imprese aderenti. EBER interviene con un sostegno economico corrispondente alla spesa documentata fino a un massimo di € 200 per il servizio di trasporto scolastico, che sarà corrisposto al termine delle procedure di verifica.
Tale importo viene accreditato all’impresa che provvederà con la prima busta paga utile a corrisponderlo al lavoratore.
Questa prestazione rientra nel computo delle tre possibili previste dal regolamento welfare art. 14.
Questa prestazione può essere richiesta per lo stesso figlio anche in abbinamento ad una prestazione del pacchetto Istruzione (art.13 lettere dalla a alla h), ma sempre nell’ambito delle 3 possibili.
Chi può accedervi
Qualsiasi dipendente, il cui figlio a carico utilizzi nel periodo gennaio-dicembre un mezzo di trasporto per frequentare il proprio corso di studio.
Si specifica che la definizione “figlio a carico” è aderente a quanto previsto all’art.12 del T.U.I.R, non è inoltre necessario che il figlio sia convivente con il richiedente; ciò presuppone che i genitori possano essere anche separati. Tale prestazione viene erogata anche per figli in affido previa presentazione del provvedimento che certifichi questo.
Come fare
Il dipendente interessato, al verificarsi delle condizioni o massimo entro il 31 dicembre 2026 deve presentare richiesta all’impresa utilizzando il modello DW2l, compilato in tutte le sue parti e allegare la documentazione prevista.
La presentazione ad EBER è ammessa per via telematica al solo datore di lavoro o alla sua consulenza delegata, che vi deve provvedere entro la fine del mese successivo alla consegna della richiesta all’impresa e comunque entro il termine inderogabile del 1° febbraio 2027.
Si raccomanda, al fine di evitare rallentamenti nella definizione delle pratiche da parte degli addetti e della commissione, di allegare alle domande la corretta e completa documentazione prevista dal regolamento.
Si specifica che la documentazione mancante deve essere presentata tassativamente entro 30 giorni dal sollecito inviato da EBER, dopodichè la domanda sarà automaticamente respinta.
Le domande verranno esaminate dalla commissione solo se complete degli allegati corretti e la data di invio della eventuale documentazione mancante verrà considerata come data di presentazione della domanda.
La documentazione
Il contributo previsto è legato all’utilizzo di un mezzo di trasporto specificatamente predisposto (scuolabus), ma anche di linea (bus o treno) per recarsi a scuola.
Si specifica che va comprovato:
– nel caso dello scuolabus, il pagamento del servizio, nell’anno di richiesta,
– nel caso di mezzi di linea un numero minimo di almeno 4 abbonamenti mensili emessi nell’anno 2026 e comunque fino al raggiungimento dei 200€;
– abbonamento annuale, emesso nell’anno di richiesta, indipendentemente dal mese di decorrenza.
Si ricorda che gli abbonamenti o il servizio di scuola bus devono essere riconducibili al figlio del dipendente richiedente, anche con carta di trasporto che ne consente il riconoscimento.
Non sono accettati singoli biglietti e abbonamenti impersonali.
Documentazione attestante “il figlio a carico”:
- Per i figli frequentanti nido dell’infanzia, scuola dell’infanzia, elementari, medie inferiori o medie superiori, si ritiene sufficiente la certificazione attestante il grado di parentela (o autocertificazione, ma unicamente su modulistica EBER da scaricare e completare con documento di riconoscimento in corso di validità), mentre non viene richiesta alcuna certificazione per gli studenti presenti in domande di frequenza scolastica finanziate nel 2025.
- Per i figli che abbiano compiuto i 18 anni, o frequentanti università, ITS e master;
- Fino a 21 anni di età si richiede la domanda di assegno unico con esito “accolta”. L’accoglimento della domanda può essere dimostrato da certificazione INPS o dalla stampa video in cui risulti lo stato di domanda “accolta”. Il genitore che richiede la prestazione di welfare, nella domanda di assegno unico può figurare come genitore che presenta la domanda o come altro genitore.
- Oltre 21 anni di età, non essendo spettante l’assegno unico, va presentata la dichiarazione rilasciata al proprio datore di lavoro per le detrazioni fiscali relative ai famigliari a carico, emessa necessariamente nell’anno in corso.