D W3a
Sostegno per non autosufficienza
La prestazione
EBER intende offrire un sussidio a sostegno dei costi sostenuti per il dipendente e il famigliare con problemi di non autosufficienza certificati dall’INPS e per i figli minori titolari di indennità di frequenza.
EBER interviene con un importo di € 600 annui per un massimo di 5 anni per il medesimo assistito che sarà corrisposto al termine delle procedure di verifica.
Tale importo viene accreditato all’impresa che provvederà con la prima busta paga utile a corrisponderlo al lavoratore.
Questa prestazione rientra nel computo delle tre possibili previste dal regolamento welfare art. 14. capoverso 7.
Le prestazioni del pacchetto non autosufficienza non possono essere richieste per più di 5 anni per lo stesso assistito.
La prestazione non è cumulabile, sullo stesso assistito, con la prestazione “familiari assistiti da strutture accreditate e/o autorizzate” di cui all’art.22 e con la prestazione “badanti” di cui all’art.23 del regolamento.
Chi può accedervi
Qualsiasi dipendente, per se stesso o per il famigliare: coniuge, ascendenti e discendenti di primo grado, nonché il convivente registrato all’anagrafe ai sensi L.76/2016 o il fratello/sorella convivente residente nella stessa abitazione e risultante nello stato di famiglia da almeno 3 anni, in possesso di un documento attestante il riconoscimento dello stato di non autosufficienza.
Tale stato di non autosufficienza deve essere riconosciuto ai sensi dell’art.3 c.3 L.104/92 o invalidità al 100% – accompagnamento, risultante da certificazione rilasciata da INPS. Vengono verificate in certificato eventuali richieste di revisione.
Come fare
Il dipendente interessato, al verificarsi delle condizioni o massimo entro il 31 dicembre 2026 e deve presentare richiesta all’impresa utilizzando il modello DW3a, compilato in tutte le sue parti e allegare la documentazione prevista.
La presentazione ad EBER è ammessa per via telematica al solo datore di lavoro o alla sua consulenza delegata, che vi deve provvedere entro la fine del mese successivo alla consegna della richiesta all’impresa.
Si raccomanda, al fine di evitare rallentamenti nella definizione delle pratiche da parte degli addetti e della commissione, di allegare alle domande la corretta e completa documentazione prevista dal regolamento.
Si specifica che la documentazione mancante deve essere presentata tassativamente entro 30 giorni dal sollecito inviato da EBER, dopodichè la domanda sarà automaticamente respinta.
Le domande verranno esaminate dalla commissione solo se complete degli allegati corretti e la data di invio della eventuale documentazione mancante verrà considerata come data di presentazione della domanda.
La documentazione
- certificato storico di stato di famiglia, rilasciato dal Comune, in caso di fratelli conviventi da almeno 3 anni.
- certificato legami di parentela,
- certificato di esistenza in vita del famigliare che può essere omesso se la certificazione sanitaria è rilasciata per l’anno di richiesta.
- verbale che attesti uno dei tre esiti sotto riportati:
– Invalido civile con grado di invalidità del 100% c che non sia in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
– Riconoscimento quale portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/92.
– Indennità di frequenza per figli minori con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Il grado di parentela e l’esistenza in vita possono anche essere autocertificati, ma unicamente su modulistica EBER da scaricare e completare quando previsto, con documento di riconoscimento in corso di validità.