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Come Aderire 2024

Come Aderire 2024
Questa pagina contiene le istruzioni per le adesioni di imprese artigiane, imprese non artigiane che applicano contratti artigiani e imprese che non applicano contratti artigiani.

ADESIONE A FSBA-EBNA-EBER


ADESIONE AD FSBA

 In ottemperanza al DLgs 148/2015 e L.234/2021 e circolare INPS n. 76 del 30/06/2022, sono interessate tutte le imprese che abbiano alle proprie dipendenze almeno un lavoratore e che, possedendo le caratteristiche di cui alla l. 8 agosto 1985, n° 443, siano inquadrate per i profili previdenziali con il codice “CSC settore 4/Codice autorizzativo 7B”, nonché i datori di lavoro artigiani dell’indotto che fruivano, fino al 31 dicembre 2021, di trattamenti di CIGS. 

Fanno eccezione quelle imprese che pur essendo artigiane fruiscono di trattamenti di integrazione salariale CIGO e/o CIGS, identificate con i seguenti C.S.C.:
 
 • 4.13.01 – 4.13.02 – 4.13.03 – 4.13.04 – 4.13.05;
 • 4.02.XX con c.a. 3H;
 • 4.11.XX con c.a. 3H;
 
 Quote di adesione ad FSBA
 
   

 

 

Aliquota contributiva

 

Ripartizione delle aliquote contributive

Datori di lavoro sino a 15 lavoratori

0,60% in relazione alla RIP – retribuzione imponibile ai fini previdenziali di cui 1/4 per il lavoratore e 3/4 per il datore di lavoro
Datori di lavoro - più di 15 lavoratori 0,60% + 0,40% in relazione alla RIP – retribuzione imponibile ai fini previdenziali di cui 1/4 per il lavoratore e 3/4 per il datore di lavoro

La media occupazionale (fino a 15 lavoratori, oltre 15 lavoratori) è riferita al semestre precedente.


Il versamento del contributo viene effettuato dal datore di lavoro per tutti i lavoratori in forza nel mese di riferimento, comprese le assunzioni in corso del mese, i part-time, i lavoranti a domicilio e gli apprendisti.

Sono esclusi i dirigenti e i rapporti di lavoro non subordinato: i co.co.pro, gli stage/tirocini e tutti i lavoratori che non rientrano nella fattispecie di dipendenti.

 

ADESIONE ALLA BILATERALITÀ ARTIGIANA EBNA-EBER

L’adesione alla Bilateralità Artigiana dà diritto ad accedere alle attività e prestazioni previste dalla Contrattazione Nazionale e Regionale in relazione alle materie di sostegno al reddito, sicurezza, rappresentanza, welfare, sviluppo imprese. 

1) Sono tenute all'adesione alla bilateralità, con versamento EBNA tramite F24, tutte le imprese con almeno un dipendente, che applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dell’Artigianato e le imprese versanti FSBA.

Le imprese artigiane (C.S.C. 4) di qualunque dimensione e le imprese versanti FSBA sono tenute al versamento mensile delle quote:

  • EBNA € 11,65
  • EBER con la quota regionale prevista per il settore/contratto di appartenenza, così come indicato dall’Accordo fra le Parti Sociali Regionali del 27/09/2017 e ss. mm. ii.

 
Le imprese dei settori CSC 1, 2, 3, 5, 6, 7 versanti CIG, FIS o ad altro ammortizzatore previsto dalla legislazione, che applicano contratti Artigiani, sono tenute ad aderire alla Bilateralità Artigiana con le seguenti quote: 

  • EBNA € 11,65
  • EBER con  la quota regionale prevista per il settore/contratto di appartenenza, così come indicato dall’accordo fra le Parti Sociali Regionali del 27/09/2017 e ss. mm. ii. 

Le imprese aderenti alla bilateralità artigiana che non applicano contratti artigiani sono tenute al versamento delle seguenti quote:

  • EBNA € 11,65
  • EBER con la quota regionale prevista per il settore/contratto di appartenenza, così come indicato dallaccordo fra le Parti Sociali Regionali del 27/09/2017 e ss. mm. ii. 
L'adesione si realizza secondo la tipologia d’impresa e la contribuzione è dovuta per tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, compresi i lavoranti a domicilio. Anche in caso di assunzioni o cessazioni in corso di mese la contribuzione resta interamente dovuta. 
Per i dipendenti part-time le quote fisse non sono riproporzionabili. Sono esclusi dirigenti e altre figure professionali non comprese nel numero dei dipendenti. 
I lavoratori intermittenti (a chiamata) sono tenuti al versamento a EBNA ed a FSBA nei mesi in cui prestano attività lavorativa. Se assunti con indennità di chiamata, il versamento è dovuto per tutte le mensilità. 
  
I lavoratori intermittenti sono sempre esclusi dal versamento della sola quota regionale. 
  
Possono altresì aderire alla bilateralità artigiana
 
per accedere alle prestazioni regionali EBER, Sicurezza, Rappresentanza, le imprese non artigiane che applicano contratti diversi dai CCNL dell’Artigianato, previo accordo aziendale sottoscritto dalle Parti costituenti EBER. 
  
2) L’adesione a FSBA è obbligo di legge in forza del decreto 148/2015 e della L.234/2021, avendo le Parti Sociali Nazionali dell’Artigianato costituito il Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo per l'Artigianato (FSBA). 
 L'adesione ad EBNA è un obbligo contrattuale per chi applica contratti artigiani e le imprese versanti FSBA. 
 L'adesione ad EBER, per le categorie e secondo gli importi previsti dalle Parti Sociali Regionali nell'accordo Interconfederale Intercategoriale del 27/09/2017 e ss. mm. ii, è un obbligo contrattuale a partire da settembre 2017 per le imprese applicanti contratti artigiani e le imprese versanti FSBA. 
  
Per le imprese applicanti contratti della meccanica, odontotecnica, oreficeria, la quota regionale è dovuta dal gennaio 2021.

La regolarità contributiva, per l’accesso alle provvidenze, è fissata in 36 mesi antecedenti l’ultima mensilità presente in banca dati. 

Ferma restando la regolarità prevista per FSBA, per le imprese artigiane applicanti altri contratti che prevedano una propria bilateralità, siglati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori costituenti EBER, la regolarità contributiva per l’accesso alle prestazioni EBER di welfare e sviluppo imprese è prevista in 12 mesi retroattivi dall’ultimo versamento disponibile in banca dati.

Le imprese “multilocalizzate” ovvero con sedi locali anche in regioni diverse dall’Emilia Romagna, dovranno effettuare il versamento su F24 con le seguenti modalità: le imprese con sedi locali in più regioni dovranno effettuare il versamento EBNA/FSBA ed eventuale quota regionale suddiviso per ogni regione.
Pertanto nel modello F24 andrà compilata una riga relativa ai lavoratori operanti nella regione in cui l’azienda ha l’accentramento contributivo e una per ogni sede Inps provinciale fuori regione.
Per ogni lavoratore andrà versata la relativa quota EBNA/FSBA e la eventuale quota regionale di competenza.
 
 Il modello F24 andrà così compilato:
Sezione INPS

  • nel campo “codice sede” va indicato, il codice sede INPS corrispondente alla provincia dove l’azienda ha l’accentramento contributivo;
  • nel campo “causale contributo” va indicato il codice EBNA;
  • nel campo “Matricola INPS” va indicata la matricola INPS dell’azienda;
  • nel campo periodo di riferimento si indica il mese e l’anno nella sola colonna “da mm/aaaa”;
  • nel campo “importi a debito versati" l’importo EBNA/FSBA/ Eventuale quota regionale, corrispondente ai lavoratori operanti nella regione dove l’azienda ha l’accentramento contributivo.

In caso quindi di ulteriori sedi operative fuori regione, i campi sottostanti andranno così compilati:

  • nel campo “codice sede” va indicato, il codice sede INPS corrispondente alla provincia dove l’azienda ha l’unità locale fuori regione;
  • nel campo “causale contributo” va indicato il codice EBNA; 
  • nel campo “Matricola INPS” va indicata la matricola INPS dell’azienda;
  • nel campo periodo di riferimento si indica il mese e l’anno nella sola colonna “da mm/aaaa”;
  • nel campo “importi a debito versati" va indicato l’importo EBNA/ FSBA/Eventuale quota regionale, corrispondente ai lavoratori operanti nella provincia dove l’azienda ha l’ulteriore unità locale.
 
3) Le imprese che, applicando contratti artigiani intendano, secondo quanto previsto dalla contrattazione nazionale di categoria, versare € 30,00 mensili ai lavoratori in alternativa al solo versamento inerente la parte nazionale della Bilateralità, dovranno comunque continuare a versare la contribuzione complessivamente prevista e potranno richiedere restituzione parziale della sola quota inerente la contrattazione Nazionale, dimostrando quanto erogato ai lavoratori in alternativa al versamento alla Bilateralità Artigiana (secondo quanto previsto dall'Accordo delle Parti Sociali Nazionali del 7/02/18). Tali imprese dovranno comunque garantire ai lavoratori tutte le prestazioni previste dalla bilateralità. 
Non è previsto un versamento alternativo per ciò che riguarda la quota regionale EBER.

4) Con i regolari versamenti si ha accesso alle prestazioni e attività EBNA-FSBA-EBER.
 
5) Se un'azienda non ha effettuato costantemente e correttamente i versamenti mensili, può recuperare secondo quanto previsto al punto “REGOLARIZZAZIONE”
 
6) Le imprese i cui lavoratori, secondo le regole OPRA/EBER, abbiano eletto il rappresentante aziendale dei lavoratori per la sicurezza, potranno richiedere il rimborso di una parte della quota relativa alla sicurezza inviando la modulistica predisposta (MOD.SIC.RLSA). 

7) Sono sempre e comunque escluse dall’adesione e quindi dal versamento le imprese dell’Edilizia.

 

ALTRE IMPRESE PER IL SISTEMA SICUREZZA
 Sistema Bilaterale per la sicurezza Fondo Territoriale Sicurezza

8) Le imprese non artigiane che non applicano Contratti Collettivi Nazionali Artigiani ma associate alle organizzazioni artigiane CNA, CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI, CLAAI, possono avvalersi del sistema bilaterale per la sicurezza.

Ogni impresa è tenuta al versamento della quota di € 30,00 moltiplicata per il numero dei dipendenti in forza al 31/01/24; il contributo va versato in misura intera anche per i lavoratori con contratto part-time.
Per effettuare il versamento va compilato il modello UNIEMENS, utilizzando il codice W150 seguito dalla dicitura “Contr. Ass. Contr.” nella sezione “DATI AZIENDALI” nel mese di febbraio di ogni anno, salvo diverse indicazioni.
 
 Le imprese di nuova costituzione o che assumono lavoratori stagionali dovranno versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui effettuano l’assunzione di personale dipendente, una quota pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di copertura fino a fine anno. Le quote andranno versate sulla base del numero dei lavoratori in forza al termine del mese nel quale si effettuano le prime assunzioni.
 (Per “imprese di nuova costituzione” si intendono anche le imprese precedentemente costituite e che, per la prima volta nel corso dell’anno, si dotano di personale dipendente). 
  

9) REGOLARIZZAZIONE

FSBA

Le prestazioni FSBA sono erogate in presenza di regolarità contributiva dal 1° gennaio 2019, oppure dalla data di inizio dell’attività aziendale con dipendenti se successiva (con un minimo di un mese di contribuzione, da considerare anche in caso di trasferimento, trasformazione o fusione societaria).
Per il periodo antecedente all’entrata in vigore della Legge 234/2021, ovvero dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, quindi per le sole competenze 2019-2020-2021, è possibile regolarizzare i contributi FSBA tramite forfetizzazione, effettuando un versamento di € 100 annui per lavoratore (il numero dei lavoratori è considerato come media dell’anno di competenza).
Il pagamento deve avvenire tramite F24, indicando su un rigo specifico con codice EBNA la competenza di gennaio per ciascuna annualità, es. 01/2019, 01/2020, 01/2021.
Da gennaio 2022 la contribuzione è fissata interamente.
Infatti il DURC che FSBA potrà emettere avrà a oggetto anche la verifica della corretta contribuzione a FSBA, all’INPS, all’INAIL nonché  della corretta applicazione della contrattazione collettiva, nazionale e decentrata, intesa integralmente, per le clausole normative e per le clausole obbligatorie, sottoscritta dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative nel settore dell’artigianato, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI, CGIL, CISL, UIL.

 EBNA-EBER

La regolarità contributiva richiesta per l’accesso alle prestazioni regionali, welfare, sicurezza e rappresentanza è di 36 mesi antecedenti l’ultima mensilità presente in banca dati, con le quote previste a seconda della tipologia di impresa e del CCNL applicato. Se un'azienda non ha effettuato costantemente e correttamente i versamenti mensili, può recuperare tramite modello F24 compilando, per ogni mensilità mancante o non corretta, un rigo dell'F24 indicando il periodo (mese/anno) per il quale effettua il versamento.

 
 

COME COMPILARE IL MODELLO F24

  • Nel campo codice sede va indicato il codice della sede INPS competente;
  • Nel campo causale contributo va indicato EBNA;
  • Nel campo matricola INPS/codice INPS/filiale azienda va indicata la matricola INPS dell’azienda;
  • Nel campo periodo di riferimento, nella colonna “da mm/aaaa” va indicato il mese e l’anno di competenza, nel formato MM/AAAA;la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.
In caso di versamenti relativi a più mensilità si deve compilare un rigo per ogni mese/anno

COME COMPILARE IL FLUSSO UNIEMENS

All’interno di “denunciaIndividuale”, “DatiRetributivi” “datiParticolari”, si valorizza l’elemento “ConvBilat” inserendo in “Conv”, in corrispondenza di “CodConv”, il valore EBNA e, in corrispondenza dell’elemento “Importo” l’importo, a livello individuale, del versamento effettuato nel mod. F24 con il corrispondente codice. L’elemento “Importo” contiene l’attributo “Periodo” in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma “AAAA-MM.
 Fare attenzione alla corrispondenza fra Codice Contratto INPS indicato in UNIEMENS e il contratto applicato.

 

TABELLA ESEMPLIFICATIVA VERSAMENTI MENSILI FSBA/EBNA/EBER 2024

 

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI VERSAMENTI E DEL RELATIVO CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ
      CSC (Codice Statistico Contributivo)  
 Legenda CSC: 4 artigianato, 1 industria, 7 terziario/commercio, 2, 3, 5, 6 altri 
CONTRATTO/SETTORE     CSC 4  CSC 1, 7, altri CSC  o 4 versante CIG 
*Codice alfanumerico unico CCNL  EBER  EBNA  FSBA fino a 15 dip
(solo per le aziende con csc 4) 
FSBA oltre 15 dip
(solo per le aziende con csc 4) 
EBER  EBNA  FSBA 
        Impresa  Lavoratore  Impresa  Lavoratore         
Tessile/abbigliamento/calzature  V751  € 13.50 € 11,65                                0.45% 0.15% 0.75% 0.25% € 13.50 € 11.65 // 
Contributo di solidarietà     € 1.08 € 0.09           € 1.08 € 0.21   
Lavanderie  V751  € 13.50 € 11,65                                0.45% 0.15% 0.75% 0.25% € 13.50 € 11.65 // 
Contributo di solidarietà     € 1.08 € 0.09         € 1.08 € 0.21   
Chimica/gomma/plastica/vetro  V751  € 13.50 € 11,65                           0.45% 0.15% 0.75% 0.25% € 13.50 € 11.65 // 
Contributo di solidarietà     € 1.08 € 0.09           € 1.08  € 0,21   
Ceramica  V751  € 10.00 € 11,65                               0.45% 0.15% 0.75% 0.25% € 10.00 € 11.65 // 
Contributo di solidarietà     € 0.73 € 0.09           € 0.73 € 0.21   
Occhialerie  V751  € 10.00 € 11,65                             0.45% 0.15% 0.75% 0.25% € 10.00 € 11.65 // 
Contributo di solidarietà     € 0.73 € 0.09           € 0.73 € 0.21   
Acconciatura/Estetica  H515  € 10.00 € 11,65                           0.45% 0.15% 0.75% 0.25% € 10.00 € 11.65 // 
Contributo di solidarietà    € 0.73 € 0.09           € 0.73 € 0.21   
Legno/arredamento  F060  € 13.50 €11,65                                     0.45% 0.15% 0.75% 0.25% € 13.50 € 11.65 // 
Contributo di solidarietà     € 1.08 € 0.09           € 1.08 € 0.21   
Lapidei  F060  € 13.50 €11,65                                     0.45% 0.15% 0.75% 0.25% € 13.50 € 11.65 // 
Contributo di solidarietà     € 1.08 € 0.09           € 1.08  € 0,21   
Meccanica/Odontotecnici  C030  € 13.50 € 11,65                                    0.45% 0.15% 0.75% 0.25% € 13.50 € 11,65                       // 
Contributo di solidarietà     € 1.08 € 0.09           € 1.08 € 0.21   
Orafi C030  € 10.00 € 11,65                                0.45% 0.15% 0.75% 0.25% € 10.00 € 11.65 // 
Contributo di solidarietà     € 0.73 € 0.09           € 0.73 € 0.21   
Pulizie  K521  € 10.00 € 11,65                                    0.45% 0.15% 0.75% 0.25% € 10.00 € 11.65 // 
Contributo di solidarietà     € 0.73 € 0.09           € 0.73 € 0.21   
Trasporto  I100  € 10.00 € 11,65                              0.45% 0.15% 0.75% 0.25% € 10.00 € 11,65                         // 
Contributo di solidarietà     € 0.73 € 0.09           € 0.73 € 0.21   
Alimentazione/Panificazione  E015  € 13.50 € 11,65                                  0.45% 0.15% 0.75% 0.25% € 13.50 € 11,65                      // 
Contributo di solidarietà     € 1.08 € 0.09           € 1.08 € 0.21   
Grafica comunicazione  G016  € 13.50 € 11,65                                    0.45% 0.15% 0.75% 0.25% € 13.50 € 11.65 // 
Contributo di solidarietà     € 1.08 € 0.09           € 1.08 € 0.21   
Noleggio autobus con conducente  IC37  € 10.00  € 11,65                                  0.45% 0.15% 0.75% 0.25% € 10.00 € 11,65  // 
Contributo di solidarietà     € 0.73 € 0,09           € 0.73 € 0,21   
Cineaudiovisivo  G113   € 10.00 € 11,65                                 0.45% 0.15% 0.75% 0.25% € 10.00 € 11,65 // 
Contributo di solidarietà     € 0.73 € 0,09           € 0.73 € 0,21   
Tessile/abbigliamento/calzature PMI  V750                  € 10.00 € 11.65 // 
Contributo di solidarietà                    € 0.73 € 0.21   
Chimica PMI  V750                  € 10.00 € 11.65 // 
Contributo di solidarietà                    € 0.73 € 0.21   
Terzo Fuoco  V750                  € 10.00 € 11.65 // 
Contributo di solidarietà                    € 0.73 € 0.21   
Altri contratti non siglati dalle organizzazioni Artigiane     € 10.00 € 11.65 0.45% 0.15% 0.75% 0.25% € 10.00 € 11.65 // 
Contributo di solidarietà     € 0.73 € 0.09         € 0.73 € 0.21  
Edilizia  F015  //  //  //  //      //  //  // 
 
* Codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro: è il codice contratto CNEL da valorizzare nella apposita colonna su uniemens come previsto dalla circolare INPS n° 170 del 12/11/2021 a partire dalla competenza di dicembre 2021.