• D W7a Giornate aggiuntive


    La prestazione
    EBER interviene con una prestazione aggiuntiva agli interventi previsti da FSBA per l’Assegno di Integrazione Salariale (AIS)
    Le imprese possono fruire al massimo di 30 giornate lavorative annue, aggiuntive ai periodi messi a disposizione da FSBA, che possono essere utilizzate solo dopo aver completamente esaurito le giornate di sospensione dell’Assegno di Integrazione Salariale (AIS) ovvero le 26 settimane nel biennio mobile.
    Il singolo dipendente può fruire di un massimo di 16 giornate nel limite delle 30 aziendali.
    La prestazione è coperta da una indennità pari a quanto previsto da FSBA per l’Assegno di integrazione salariale, corrispondente all’80% della retribuzione nella misura dei massimali INPS.
    EBER eroga la prestazione all’impresa che è tenuta ad inserire gli importi nella busta paga del lavoratore alla prima mensilità utile. L’importo è lordo e soggetto a tassazione.

    Chi può accedervi
    Tutti i lavoratori con almeno 90 giornate di anzianità aziendale.

    Come fare
    Le richieste di intervento vanno presentate tramite ABACO.
    La prestazione è attivabile con accordo sindacale. Il portale ABACO (previa registrazione) consente all’impresa, o alla sua consulenza, di adempiere a tutte le richieste informative necessarie alla preparazione dell’accordo che andrà sottoscritto dalle parti.
    Compilate le finestre che il portale ABACO propone, va inviata la bozza dell’accordo alle OO.SS. competenti e, una volta sottoscritto l'accordo, va allegato su ABACO. L’invio telematico avverrà con la conclusione delle procedure previste sul portale e l’accordo stesso sarà sottoposto al Comitato di Bacino, che è chiamato ad esprimere un vincolante parere di conformità.
    ABACO verifica il rispetto dei 14 giorni tra l’inizio dell’accordo e la trasmissione telematica ad EBER.
    Al termine di ogni periodo di paga, entro il 20 del mese successivo, va presentata sul portale di ABACO la rendicontazione di quanto utilizzato allegando i LUL dei dipendenti.
    La prestazione non ha copertura previdenziale e non rientra nei disposti della circolare INPS n. 53 del 12/04/2019 sulla contribuzione correlata.
    È necessario pertanto obbligatoriamente prevedere almeno una giornata a settimana di rientro al lavoro al fine di mantenere la copertura previdenziale settimanale, con la possibilità di ricorrere anche a permessi e ferie.
    Il sistema verifica la presenza di almeno una giornata lavorata settimanale per garantire la contribuzione minima settimanale.

    La documentazione
    • Accordo sindacale sottoscritto secondo le modalità definite dalle Parti Sociali dell’artigianato dell’Emilia-Romagna.
    • Foglio presenze LUL dei dipendenti sospesi.



     
  • D W7b Integrazione al reddito di sospensione

    La prestazione
    EBER interviene con una prestazione di integrazione al reddito qualora il dipendente abbia effettuato almeno 4 settimane consecutive di sospensione.
    La misura dell’intervento è di € 75 settimanali e la prestazione è concedibile per un massimo di 6 settimane.
    EBER eroga la prestazione all’impresa che è tenuta con la prima busta paga utile a corrispondere l’importo al lavoratore. L’importo è lordo e soggetto a tassazione.

    Chi può accedervi

    • Lavoratori di imprese artigiane, che hanno effettuato giornate di sospensione per Assegno di Integrazione Salariale FSBA per almeno 4 settimane continuative.


    Come fare

    • Il periodo è derivante da accordi FSBA e sarà il sistema SINAWEB a determinare il diritto. A fine anno il sistema calcolerà autonomamente quante settimane consecutive di sospensione FSBA siano state effettuate dal singolo lavoratore e, al superamento delle 4 settimane, provvederà all’erogazione di quanto definito.

     

  • D W7c Interruzioni energetiche


    La prestazione

    EBER interviene con un contributo nei confronti dei dipendenti delle imprese aderenti interessati da eventi di forza maggiore, quali interruzioni di forniture energetiche indipendenti dalla volontà dell’impresa.
    La prestazione si attiva nel momento in cui la produzione si deve temporaneamente interrompere per eventi di forza maggiore, ovvero per interruzione di energia elettrica, in quanto indispensabile per qualsiasi tipo di attività produttiva, oppure per interruzione di gas e acqua, quando queste siano indispensabili per le attività produttive.
    L’interruzione deve essere di natura temporanea, ovvero non raggiungere la giornata lavorativa, e improvvisa, ovvero non altrimenti programmabile né gestibile.
    Interruzioni di maggiore durata vanno gestite con FSBA Assegno di Integrazione Salariale AIS.
    EBER copre l’80% della retribuzione oraria relativa alle interruzioni subite, per un massimo di 24 ore annue, fruibili in frazioni ma non per l’intera giornata.
    EBER eroga la prestazione all’impresa che è tenuta ad inserire gli importi nella busta paga del lavoratore alla prima mensilità utile. L’importo è lordo e soggetto a tassazione.

    Chi può accedervi
    La prestazione è concessa a tutti i dipendenti presenti in azienda al momento dell'evento, anche quelli con un’anzianità aziendale inferiore alle 90 giornate.
    Sono comunque esclusi, anche se rientranti nelle casistiche sopra esposte, i pensionati titolari di pensione diretta di anzianità o vecchiaia.

    Come fare
    Le richieste di intervento vanno presentate tramite ABACO entro il termine improrogabile del 28 febbraio dell’anno successivo alla data dell’evento.
    Il portale ABACO consente all’impresa o alla sua consulenza di adempiere a tutte le richieste informative necessarie alla preparazione della domanda che prevede già gli elementi necessari alla liquidazione della prestazione.

    La documentazione
    • Dichiarazione dell'Ente erogatore con l’indicazione di data e orari dell’interruzione
    • Foglio presenze LUL

    Si raccomanda, al fine di evitare rallentamenti nella definizione delle pratiche da parte degli addetti e della Commissione, di allegare alle domande la corretta e completa documentazione prevista dal regolamento.
    Si specifica che la documentazione mancante deve essere presentata tassativamente entro 30 gg dal sollecito inviato da EBER, dopodiché la domanda sarà automaticamente respinta.
    Le domande verranno esaminate dalla Commissione solo se complete degli allegati corretti e la data di invio dell'eventuale documentazione mancante verrà considerata come data di presentazione della domanda.