• D FSR1 Eventi di forza maggiore


    La prestazione

    EBER interviene con un contributo nei confronti dei dipendenti delle imprese aderenti interessati da eventi di forza maggiore, quali interruzioni di forniture energetiche indipendenti dalla volontà dell’impresa.
    La prestazione si attiva nel momento in cui la produzione si deve temporaneamente interrompere per eventi di forza maggiore, ovvero per interruzione di energia elettrica, in quanto indispensabile per qualsiasi tipo di attività produttiva, oppure per interruzione di gas e acqua, quando queste siano indispensabili per le attività produttive.
    L’interruzione deve essere di natura temporanea, ovvero non raggiungere la giornata lavorativa, e improvvisa, ovvero non altrimenti programmabile né gestibile.
    Interruzioni di maggiore durata vanno gestite con FSBA Assegno di Integrazione Salariale AIS.
    EBER copre l’80% della retribuzione oraria relativa alle interruzioni subite, per un massimo di 24 ore annue, fruibili in frazioni ma non per l’intera giornata
    EBER eroga la prestazione all’impresa che è tenuta ad inserire gli importi nella busta paga del lavoratore alla prima mensilità utile. L’importo è lordo e soggetto a tassazione.

    Chi può accedervi
    La prestazione è concessa a tutti i dipendenti presenti in azienda, anche quelli con un’anzianità aziendale inferiore alle 90 giornate.

    Come fare
    Le richieste di intervento vanno presentate tramite ABACO entro il termine improrogabile del 28 febbraio dell’anno successivo alla data dell’evento.
    Il portale ABACO consente all’impresa o alla sua consulenza di adempiere a tutte le richieste informative necessarie alla preparazione della domanda che prevede già gli elementi necessari alla liquidazione della prestazione.

    La documentazione
    La prestazione, proprio per la sua natura improvvisa e temporanea, non necessita di alcun accordo.
    Va documentata l’interruzione con:
    -    Dichiarazione dell'Ente erogatore con l’indicazione di data e orari dell’interruzione
    -    Foglio presenze LUL

    Si raccomanda, al fine di evitare rallentamenti nella definizione delle pratiche da parte degli addetti e della Commissione, di allegare alle domande la corretta e completa documentazione prevista dal regolamento.
    Si specifica che la documentazione mancante deve essere presentata tassativamente entro 30 gg dal sollecito inviato da EBER, dopodiché la domanda sarà automaticamente respinta.
    Le domande verranno esaminate dalla Commissione solo se complete degli allegati corretti e la data di invio della eventuale documentazione mancante verrà considerata come data di presentazione della domanda.
     
  • D FSR2 Integrazione al reddito di sospensione

    La prestazione
    EBER interviene con una prestazione di integrazione al reddito qualora il dipendente abbia effettuato almeno 4 settimane consecutive di sospensione.
    La misura dell’intervento è di € 50 settimanali e la prestazione è concedibile per un massimo di 6 settimane.
    EBER eroga la prestazione all’impresa che è tenuta con la prima busta paga utile a corrispondere l’importo al lavoratore. L’importo è lordo e soggetto a tassazione.

    Chi può accedervi

    • Lavoratori di imprese artigiane, che hanno effettuato giornate di sospensione per Assegno di Integrazione Salariale FSBA per almeno 4 settimane continuative;
    • lavoratori di imprese, aderenti ad EBER/EBNA, ma tenute al versamento di CIG o FIS, che abbiano effettuato almeno 4 settimane consecutive di sospensione lavorativa.


    Come fare

    • In caso di sospensione per Assegno di Integrazione Salariale FSBA, a fine anno il sistema calcolerà autonomamente quante settimane consecutive di sospensione FSBA siano state effettuate dal singolo lavoratore e, al superamento delle 4 settimane, provvederà all’erogazione di quanto definito.
    • In caso di Cassa integrazione/sospensione CIG o FIS, al termine del periodo occorre compilare la modulistica EBER tramite ABACO, alla quale allegare l’accordo sindacale, cui si riferisce la sospensione, effettuato con le organizzazioni sindacali costituenti EBER.
    • In assenza di accordo sindacale, effettuato con le organizzazioni sindacali costituenti EBER, la modulistica prevede la convocazione e sottoscrizione delle Parti sindacali costituenti EBER come per le normali pratiche di sospensione FSBA.
    • L’impresa è tenuta a rendicontare tramite Abaco i periodi di sospensione effettuati.

    La documentazione

    • In caso di sospensione per Assegno di Integrazione Salariale FSBA non è prevista alcuna domanda in quanto la modulistica include già questa possibilità.
    • In caso di Cassa integrazione/sospensione FIS sono previsti:
      - Domanda su modulistica Eber
      - Accordo sindacale o approvazione delle Parti Sociali costituenti EBER
      - Foglio presenze LUL dei dipendenti sospesi
  • D FSR3 Giornate aggiuntive


    La prestazione
    EBER interviene con una prestazione aggiuntiva agli interventi previsti da FSBA per l’Assegno di Integrazione Salariale (AIS)
    Le imprese possono fruire di 10 giornate lavorative annue, aggiuntive ai periodi messi a disposizione da FSBA, che possono essere utilizzate solo dopo aver completamente esaurito le giornate di sospensione dell’Assegno di Integrazione Salariale (AIS) ovvero le 26 settimane nel biennio mobile.
    Il singolo dipendente può fruire di un massimo di 5 giornate nel limite delle 10 aziendali.
    La prestazione è coperta da una indennità pari a quanto previsto da FSBA per l’Assegno di integrazione salariale, corrispondente all’80% della retribuzione nella misura dei massimali Inps.
    EBER eroga la prestazione all’impresa che è tenuta ad inserire gli importi nella busta paga del lavoratore alla prima mensilità utile. L’importo è lordo e soggetto a tassazione.

    Chi può accedervi
    Tutti i lavoratori con almeno 90 giornate di anzianità aziendale.

    Come fare
    Le richieste di intervento vanno presentate tramite ABACO.
    La prestazione è attivabile con accordo sindacale. Il portale ABACO (previa registrazione) consente all’impresa, o alla sua consulenza, di adempiere a tutte le richieste informative necessarie alla preparazione dell’accordo che andrà sottoscritto dalle parti.
    Compilate le finestre che il portale ABACO propone, è possibile inviare la bozza dell’accordo alle OO.SS. competenti e, una volta sottoscritto, allegarlo alla pratica aperta su ABACO. L’invio telematico avverrà con la conclusione delle procedure previste sul portale e l’accordo stesso sarà disponibile al Comitato di Bacino, che è chiamato ad esprimere un vincolante parere di conformità.
    ABACO verifica il rispetto dei 14 giorni tra l’inizio dell’accordo e la trasmissione telematica ad Eber.
    Al termine di ogni periodo di paga, entro il 20 del mese successivo, va presentata sul portale di ABACO la rendicontazione di quanto utilizzato allegando i LUL dei dipendenti.
    La prestazione non ha copertura previdenziale e non rientra nei disposti della circolare Inps n. 53 del 12/04/2019 sulla contribuzione correlata.
    È necessario pertanto obbligatoriamente prevedere almeno una giornata a settimana di rientro al lavoro al fine di mantenere la copertura previdenziale settimanale, con la possibilità di ricorrere anche a permessi e ferie.
    Il sistema verifica la presenza di almeno una giornata lavorata settimanale per garantire la contribuzione minima settimanale.

    La documentazione
    • Accordo sindacale sottoscritto secondo le modalità definite dalle parti sociali dell’artigianato dell’Emilia Romagna.
    • Foglio presenze LUL dei dipendenti sospesi.



     
  • D S1 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale


    L’Organismo Paritetico mette a disposizione dei lavoratori una forma di Rappresentanza prevista dal Dlgs 81/08 in materia di sicurezza, regolata dall’art. 48 dlgs 81/08: il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale.Tale figura, esterna all’impresa e reperibile presso la locale OPTA, è a disposizione dei lavoratori ma anche dell’impresa per tutte quelle attività e adempimenti per cui sia prevista l’informazione e/o la consultazione delle rappresentanze dei lavoratori.
    I dipendenti possono rivolgersi al RLST per informazioni, chiarimenti dubbi, in materia di sicurezza aziendale. Il RLST è autorizzato ad esercitare tutte quelle funzioni previste dall’art.50 del citato Dlgs, in particolare la visita aziendale e la consultazione della documentazione aziendale sulla sicurezza. In caso di visita aziendale da parte degli organi di vigilanza è richiesta la presenza del RLST per quelle imprese ove non siano elette rappresentanze aziendali.